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TITOLO I^ - ISTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1 (Denominazione e sede) 1.L’Associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile con atto Notaio Stefano Bianchi in data 13 giugno 1975, Rep. N. 81661 di repertorio, assume la denominazione di “CEPIM – CENTRO ITALIANO DOWN – ONLUS”
ARTICOLO 2 (Scopo)
1.Il CEPIM, nell’ambito del volontariato e senza fini di lucro ha per scopo la tutela dei trisomici – intendendosi come tali le persone affette da Trisomia 21 o sindrome di Down – e delle relative famiglie, per consentire loro un’esistenza il più possibile normale.
Il CEPIM, rivolgendo il proprio servizio a soci e non soci, e svolgendo l’attività esclusivamente nell’ambito della Regione Liguria, in particolare: a) riunisce i familiari ed i tutori dei bambini e dei giovani trisomici al fine di alleviare l’onere psicologico nonché di indirizzarne e coordinarne l’attività di recupero;
b) promuove e organizza le attività riabilitative e sociali idonee a favorire l’inserimento dei trisomici in ogni stadio del loro sviluppo nel maggior numero possibile di aggregazioni presenti nella società;
c) favorisce l’informazione sulla natura della sindrome di Down mediante apposite pubblicazioni e la loro divulgazione, conferenze, interventi in dibattiti presso enti ed organismi pubblici e privati, quali gli Enti Locali, i Consigli di fabbrica, i Consigli di quartiere e gli Organi della scuola;
d) promuove l’informazione e lo studio e la ricerca sulla sindrome di Down;
e) promuove presso i competenti organi l’uso corretto di tutti gli strumenti che l’ordinamento pone a disposizione per agevolare i soggetti disabili e diffondere la loro piena conoscenza fra i genitori, i familiari ed i tutori di trisomici;
f) stimola i pubblici poteri all’ampliamento ed ad un continuo miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi di cui alla precedente lettera e);
g) tiene contatti con le associazioni, i centri e gli istituti che si occupano di soggetti disabili per coordinare con essi le attività di stimolazione e di rivendicazione nei confronti dei pubblici poteri e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nonché per scambiare reciprocamente le informazioni circa le attività svolte.
2.Più specificatamente, fra le aggregazioni sociali individuabili ai sensi della lettera b) del precedente comma, il CEPIM persegue l’inserimento ottimale dei trisomici e la difesa costante di tale livello ottimale, quando sia stato ottenuto, negli asili nido, nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nelle strutture della formazione professionale ed in tutte le manifestazioni ed iniziative nelle quali si concretizza il sistema pubblico e privato di organizzazione del tempo libero.
3.Il CEPIM persegue al termine dell’iter formativo l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down.
ARTICOLO 3 (Patrimonio sociale)
1.Il patrimonio del CEPIM è costituito:
a) dalle quote associative annue;
b) da contributi, oblazioni e liberalità di terzi;
c) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi anche statali, regionali e di altri enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
d) da eventuali donazioni, eredità e legati;
e) da ogni altra entrata.
2.Il patrimonio sociale è utilizzato in conformità allo scopo statutario. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione potranno, pertanto, essere utilizzati solo per le finalità associative.
TITOLO II^ - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOCI
ARTICOLO 4 (Soci)
1.I soci del CEPIM possono essere ordinari e benemeriti.
2.Sono soci ordinari i genitori e i tutori di bambini o giovani trisomici.
3.Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche che, pur non essendo soci ordinari, hanno acquisito particolari meriti nell’ambito delle finalità del CEPIM.
4.La qualità di socio non è incompatibile con l’essere membro di altre associazioni aventi finalità simili a quelle del CEPIM.
ARTICOLO 5 (Ammissione dei soci)
1.Per divenire socio ordinario del CEPIM il genitore o tutore di bambini e giovani trisomici deve presentare apposita domanda al Consiglio direttivo, contenente fra l’altro la dichiarazione di ben conoscere e di accettare senza riserve lo statuto del CEPIM vigente al momento della domanda stessa.
2.Sulle domande di ammissione decide il Consiglio direttivo, la qualità di socio benemerito viene attribuita dall’Assemblea. ARTICOLO 6 (Diritti e doveri dei soci)
1.I soci hanno diritto di partecipare a pieno titolo alla vita associativa del CEPIM nei modi e con i limiti previsti dal presente statuto.
2.I soci collaborano con il Consiglio direttivo per il raggiungimento degli scopi del CEPIM.
3.Il socio ordinario che non paga la quota associativa per tre anni consecutivi può essere dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo, previa diffida scritta da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la residenza dichiarata al momento dell’ammissione.
4.Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasferibili e non sono rivalutabili.
ARTICOLO 7 (Organi)
1.Sono organi del CEPIM:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
Capo I^ - Assemblea dei soci ARTICOLO 8 (Assemblea dei soci)
1.L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e rappresentativo della volontà del CEPIM. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2.L’Assemblea è composta di tutti i soci ordinari, ad essa possono partecipare anche i soci benemeriti.
ARTICOLO 9 (Competenze Assemblea ordinaria e straordinaria)
1.Sono di competenza dell’Assemblea in aggiunta alle funzioni espressamente attribuite ad essa in altre parti del presente statuto:
a) la determinazione della quota associativa annua;
b) la sospensione a tempo determinato e/o l’esclusione dei soci;
c) l’acquisto dei beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;
d) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
e) la nomina del Consiglio direttivo;
f) la nomina del Collegio dei revisori;
g) l’approvazione del programma di attività del CEPIM;
h) le modifiche statutarie;
i) lo scioglimento e l’estinzione del CEPIM;
j) ogni altro argomento che il Consiglio direttivo sottopone all’esame dell’Assemblea.
2.L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
3.L’Assemblea ordinaria si riunisce due volte all’anno, una per l’approvazione del programma di attività e di bilancio preventivo prima dell’inizio dell’anno finanziario cui il bilancio di riferisce, l’altra per l’approvazione del conto consuntivo, successivamente alla scadenza dell’anno finanziario cui il conto consuntivo si riferisce.
4.L’Assemblea straordinaria di riunisce per deliberare su ogni altri argomento diverso da quelli indicati al comma precedente e rientrante nella propria competenza ai sensi del secondo comma del presente aritcolo.
ARTICOLO 10 (Convocazione)
1.L’Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo su iniziativa del Consiglio stesso ovvero su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci ordinari o del Collegio dei revisori. In caso di iniziativa del quarto dei soci o del Collegio dei revisori il Consiglio direttivo ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta motivata.
2.L’avviso di convocazione predisposto dal Consiglio direttivo contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione deve essere consegnato o trasmesso a tutti i soci ordinari almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
3.Il Consiglio direttivo, per consentirne la partecipazione, provvede alla comunicazione dell’avviso – per quanto possibile – anche ai soci benemeriti; l’affissione dell’avviso nei locali della sede funge comunque da tale comunicazione.
ARTICOLO 11 (Costituzione)
1.L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, se partecipa almeno la metà dei soci ordinari;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
2.Per le deliberazioni di modifica dello statuto o di scioglimento ed estinzione del CEPIM, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza rispettivamente di almeno la metà o di tre quarti dei soci ordinari.
ARTICOLO 12 (Deliberazioni)
1.Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei voti con eccezione per quelle relative a modifiche statutarie ed allo scioglimento ed estinzione del CEPIM per le quali è necessaria rispettivamente la maggioranza qualificata dei due terzi o dei tre quarti dei voti.
2.L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, di norma delibera per alzata di mano o per appello nominale; delibera invece a scrutinio segreto quando deve provvedere alle nomine ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno.
3.Per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze: in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Per tali votazioni ciascun socio elettore ha il diritto di esprimere tante preferenze quanti sono gli eleggendi.
4.Le deliberazioni devono constare del verbale trascritto nell’apposito libro delle Assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
5.Per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Collegio dei revisori, il Consiglio direttivo in carica può stabilire che i soci votino singolarmente, a mano a mano che si presentano nella sede prestabilita, sempre che ciò avvenga nell’arco di una solo giornata, che sia stato nominato dal Consiglio direttivo stesso un Consiglio di seggio composto da almeno tre soci ordinari, esclusi i membri del Consiglio stesso, che la votazione sia segreta, che le candidature siano presentate al Consiglio direttivo ed esposte nella sede del CEPIM almeno quindici giorni prima della data stabilita per la votazione e che, comunque, l’Assemblea approvi il verbale della votazione e proclami gli eletti.
ARTICOLO 13 (Nomina del Presidente e del segretario)
1.I lavori di ciascuna Assemblea si aprono con le elezioni del Presidente, del segretario e con la lettura dell’ordine del giorno.
ARTICOLO 14 (Rappresentanza dei soci)
1.Ogni socio ordinario impedito a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da altro socio ordinario mediante apposita delega scritta. Ciascun socio non può tuttavia rappresentare più di due soci. Nessuna delega può essere rilasciata a membri del Consiglio direttivo ed a dipendenti del CEPIM.
2.Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.
3.I membri del Consiglio direttivo non possono partecipare alle votazioni sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e su questioni concernenti la loro responsabilità.
Capo II^ - Consiglio direttivo
ARTICOLO 15 (Composizione)
1.Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 soci ordinari eletti dall’Assemblea con le modalità previste dall’art. 12, terzo comma.
2.L’Assemblea, prima di nominare il Consiglio direttivo per un biennio, stabilisce il numero di soci da eleggere nel Consiglio.
3.Il Consiglio dura in carica due anni.
4.In caso di rinuncia scritta del socio eletto ovvero, qualora nel corso del biennio un consigliere venga a mancare per successiva rinuncia, decadenza o per altre cause, il posto viene preso dal primo dei soci non eletti dell’ultima graduatoria utile.
ARTICOLO 16 (Competenza)
1.Sono di competenza del Consiglio, in aggiunta alle funzioni ad esso espressamente attribuite in altre parti del presente statuto e ferme restando le competenze dell’Assemblea:
a) eleggere nel proprio seno, nella prima seduta dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, il Presidente cui spetta la rappresentanza legale, la sottoscrizione di ogni atto autorizzato dal Consiglio, nonché la convocazione delle adunanze consiliari;
b) curare e favorire il perseguimento dello scopo di cui all’art. 2:
c) attuare le deliberazioni dell’Assemblea e realizzare il programma di attività approvato dalla stessa;
d) gestire il patrimonio sociale;
e) curare l’ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) predisporre e presentare all’Assemblea il programma di attività del CEPIM, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ciascuno corredato da una relazione, con particolare riguardo alla spesa.
ARTICOLO 17 (Gratuità delle prestazioni)
1.I consiglieri prestano la loro opera gratuitamente ed hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate effettuate nel corso ed in ragione del loro mandato e che essi abbiano anticipato per conto e nell’interesse del CEPIM.
ARTICOLO 18 (Convocazione)
1.Il Consiglio, convocato dal Presidente, si riunisce almeno una volta al mese; deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei suoi membri ne facciano richiesta, entro cinque giorni dalla richiesta stessa: in caso di numero decimale si considera il numero superiore.
ARTICOLO 19 (Riunioni e deliberazioni)
1.Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti anche quando uno o più di questi si allontani temporaneamente o si astenga dal votare; in caso di parità di voti la deliberazione non viene assunta dal Consiglio.
2.Le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto e con l’astensione dell’interessato quando si tratti di affari o di persona cui un consigliere abbia un diretto interesse.
3.Delle riunioni e delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale a disposizione dei soci ordinari.
ARTICOLO 20 (Decadenza)
1.Il consigliere non intervenuto ad una riunione del Consiglio deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza.
2.Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre consecutive riunioni del Consiglio si intende decaduto; la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio nel corso della prima riunione utile.
ARTICOLO 21 (Compiti particolari)
1.Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio può incaricare uno o più suoi membri di espletare particolari compiti che siano comunque conformi allo scopo del CEPIM. Capo III^ - Collegio dei Revisori
ARTICOLO 22 (Composizione)
1.Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio direttivo. Il socio che ha ricevuto il maggior numero di suffragi funge da Presidente del Collegio; in caso di parità di voti è Presidente il più anziano di età.
2.Il Collegio dura in carica due anni.
3.In caso di rinuncia scritta del socio eletto ovvero, qualora nel corso del biennio un revisore venga a mancare per rinuncia, decadenza o per altra causa il posto vacante nel Collegio viene assunto per cooptazione dal primo dei soci non eletti dell’ultima graduatoria utile.
4.Il revisore che sostituisce quello rinunziante, decaduto o cessato dalla carica per altro motivo, scade insieme al Collegio da cui è stato cooptato.
5.Ciascun revisore è rieleggibile salvo sia stato dichiarato decaduto da un precedente Collegio dei revisori.
6.I revisori prestano la loro attività gratuitamente, ad essi vengono rimborsate le spese documentate sostenute per conto e nell’interesse del CEPIM.
ARTICOLO 23 (Competenza)
1.Al Collegio dei revisori compete:
a) controllare, anche individualmente e assistendo alle riunioni del Consiglio direttivo, la gestione finanziaria e patrimoniale, l’ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza del bilancio ai riscontri contabili;
b) presentare all’Assemblea una propria relazione, con gli eventuali rilievi, al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
c) richiedere la convocazione dell’Assemblea per ragioni attinenti alle proprie competenze di cui alle precedenti lettere a) e b).
TITOLO IV^ - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 24 (Bilancio ed esercizio finanziario)
1.L’esercizio finanziario ha inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2.Per ogni anno finanziario il Consiglio direttivo presenta all’Assemblea dei soci:
a) entro il 31 dicembre il bilancio preventivo, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell’anno finanziario successivo;
b) entro il 31 marzo il conto consuntivo dell’esercizio finanziario, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate.
3.Il progetto del bilancio, accompagnato dalla relazione del Consiglio deve essere consegnato al Presidente del Collegio dei revisori e depositato a disposizione di tutti i soci presso gli uffici della sede, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea dei soci.
ARTICOLO 25 (Scioglimento ed estinzione)
1.L’Assemblea che delibera lo scioglimento e l’estinzione del CEPIM:
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 30 del Codice Civile e dell’art. 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) l’Assemblea straordinaria prenderà le necessarie delibere relative alla devoluzione dei beni che dovrà avvenire a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 26 (Rinvio)
1.Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi. |